From: Decreto 19 ottobre =
2001, n. 445=20
Regolamento =
concernente gli=20
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di=20
medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e =
successive=20
modificazioni ed integrazioni. pubblicato nella GU =
n. 299 del=20
27.12.2001 IL MINISTRO =
DELL'ISTRUZIONE=20
Visto il testo unico =
delle leggi=20
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. =
1592;=20
A d o t t a Art. 1. 1. Agli esami di Stato di abilitazione =
all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i =
possessori=20
della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi =
dell'ordinamento=20
previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 =
maggio=20
1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea=20
specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia. 2. =
L'esame=20
di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta. =
Art. =
2. 1. =
Alla prova=20
scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione =
utile =20
dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo =20
consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi =
realizzati, dopo il conseguimento =20
della laurea, presso policlinici universitari, =
aziende=20
ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove =
costituite,=20
aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo =
21 dicembre 1999, n. 517, nonche' =
presso=20
l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con =
il=20
Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma =
3=20
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. =
368. Art. 3. 1. La =
prova =20
scritta si svolge presso le sedi =20
universitarie individuate con =
decreto del =
Ministro =20
dell'istruzione, Art. 4. 1. La =
commissione=20
nazionale per la prova scritta e' nominata con =
decreto del=20
Ministro dell'istruzione, dell'universita' =
e =20
della ricerca, rimane in carica tre anni ed e' composta, =
tenendo=20
conto di quanto previsto dall'articolo 57, =
comma 1,=20
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, =
n. =20
165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei =
medici=20
chirurghi, di cui: Art. 5. 1. La commissione =
di cui=20
all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un =
voto =20
finale che consiste nella somma dei punteggi =
conseguiti=20
nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e =
redige =20
un elenco finale degli idonei da trasmettere al =
rettore=20
immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici =
giorni. Art. 6. 1. Il =
rettore=20
dell'universita' presso cui si svolgono gli esami dispone=20
l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in=20
ordine Art. 7. 1. =
Sono =20
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, =
comma=20
primo, lettera c), e all'articolo 24 =
del =20
decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche. Art. 8. Il presente =
decreto, munito=20
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta =20
ufficiale degli atti normativi della =20
Repubblica =
&=
nbsp; &n=
bsp; &nb=
sp;=20
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli:=20
Castelli Note alle premesse:
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 8 dicembre =
1956, n.=20
1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione =
all'esercizio delle=20
professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con =
decreto=20
ministeriale 9 settembre 1957, e successive =
modificazioni;
Considerata la=20
necessita' di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del =
suddetto=20
regolamento;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' =
pervenuta=20
in data 13 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio universitario=20
nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;
Udito il parere =
del=20
Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 =
maggio=20
2001;
Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei =
medici=20
chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;
Visto =
l'articolo 17,=20
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del =
Consiglio=20
di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti =
normativi=20
del 12 luglio 2001.
Considerato che non si e' ritenuto di attenersi =
al=20
predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma =
2,=20
posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non =
e'=20
volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame =
abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare nella =
previsione di cui=20
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. =
165,=20
nonche' per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiche' si e' =
ritenuto che=20
centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano =
sufficienti=20
a garantire una risposta adeguatamente ponderata;
Vista la =
comunicazione al=20
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma =
3, della=20
predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza =
del=20
Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 =
ottobre 2001.=20
il =
seguente=20
regolamento:
Esame di =
abilitazione=20
Tirocinio
=20
2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto =
di=20
medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese =
presso =20
un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio =
sanitario=20
nazionale, ad integrazione delle =
attivita'=20
formative professionalizzanti previste dalla =20
classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 =
novembre=20
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 =
del 23=20
gennaio 2001.
3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' =
organizzato,=20
ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso =
convenzioni=20
con le strutture del Servizio sanitario =20
nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo 6 =
del =20
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive =
modificazioni,=20
nonche' con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri=20
provinciali, dalle universita' che assicurano ai laureati l'accesso allo =
stesso=20
fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai =
criteri =20
indicati dalla commissione nazionale di cui =
all'articolo=20
4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di =20
laurea conseguita presso l'universita' e compatibilmente con =
la=20
capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, =
anche i=20
possessori di laurea conseguita presso altre universita'.
=
4. =20
La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei =
=20
tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura =
del=20
docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della=20
struttura frequentata dal candidato, e =
del =20
medico di medicina generale di cui =
al comma=20
1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo =
un=20
motivato giudizio espresso con punteggio numerico =
sulle =20
capacita' e le attitudini del =20
candidato. La valutazione del tirocinio e' =
effettuata sulla base di criteri =
definiti =20
dalla commissione di cui =
all'articolo=20
4 e comporta l'attribuzione di un punteggio =
massimo di=20
novanta punti, trenta per ogni periodo.
5. Ove il candidato =
non=20
consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti =20
con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso =
=20
alla prova scritta, salva la possibilita' di =
ripetere il=20
tirocinio clinico. Ove il candidato =
stesso =20
non superi la prova scritta, puo' presentarsi =20
alla successiva sessione conservando il punteggio =
acquisito =20
nel tirocinio. Qualora non superi la =
prova=20
scritta nemmeno nella sessione =20
immediatamente successiva, deve
ripetere =20
entrambe le prove. Qualora il =
candidato non possa partecipare alla prima =
sessione utile dopo il completamento del =
tirocinio =20
per motivi personali gravi e documentati, =
conserva il punteggio acquisito nel tirocinio =20
stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente=20
successiva.
Sedi =
della =20
prova scritta e nomina delle =
commissioni =20
presso le universita'
dell'universita' e della ricerca. Presso =
ciascuna sede, con decreto del rettore, e' nominata una =
commissione=20
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento =20
delle prove d'esame, ivi compresa=20
l'identificazione dei candidati, la =
consegna =20
e il ritiro degli elaborati, =
nonche' =20
la vigilanza e la =
verbalizzazione. =20
Tale commissione non ha compiti =
valutativi, =20
ed espleta altresi' le operazioni di =
cui =20
all'articolo 5; essa e' costituita da almeno un componente =20
ogni trenta candidati ed e' composta =
da non=20
meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facolta' di =
medicina e=20
due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della =
provincia=20
ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso =
decreto il=20
rettore nomina il presidente della commissione ed il =
responsabile=20
del procedimento, e definisce le modalita' di funzionamento della=20
commissione.
2. La prova scritta di cui al =
presente=20
decreto e' organizzata dai singoli atenei tenendo =
conto anche=20
delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a =
norma della=20
legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 =
gennaio=20
1999, n. 17.
Prova =
scritta
a) due professori =
ordinari, anche=20
fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di =20
nominativi proposti dal Consiglio universitario=20
nazionale e uno scelto da una rosa =
proposta dalla=20
conferenza dei rettori delle universita' italiane su=20
indicazioni della conferenza dei presidi della facolta' di=20
medicina;
b) due professori associati confermati, =
anche=20
fuori ruolo, di cui uno scelto da una =
rosa =20
di nominativi proposti dal Consiglio=20
universitario nazionale e uno scelto =
da una=20
rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle =
=20
universita' italiane su indicazione della conferenza dei presidi =
della=20
facolta' di medicina;
c) quattro medici chirurghi=20
designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e =
degli=20
odontoiatri.
2. Il presidente della =
commissione e'=20
nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i=20
componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione =
delibera =20
a maggioranza dei componenti e in caso di =
parita'=20
di voto prevale il voto del presidente.
3. =
La =20
prova scritta tiene conto degli =
obiettivi =20
formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S =
di cui=20
al decreto
ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel=20
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale =
n. 18 del=20
23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa e' suddivisa in =
due=20
parti dirette rispettivamente a valutare:
a) =
le =20
conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva =
applicazione =20
professionale, con particolare riguardo ai meccanismi=20
fisiopatologici e alle conoscenze =20
riguardanti la clinica, la
prevenzione e la=20
terapia;
b) le capacita' =
del =20
candidato nell'applicare le conoscenze =
biomediche =20
e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di =20
deontologia professionale e di etica medica. La =
prova=20
include anche una serie di domande riguardanti =
problemi=20
clinici afferenti alle aree della medicina =
e =20
della chirurgia, e delle relative =
specialita', =20
della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica =
di=20
laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica.
4. =
La =20
commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, =
per il 50=20
per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera =
a), e=20
per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, =
lettera b),=20
prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola =
esatta,=20
individuata dalla commissione stessa. Il Ministero =
dell'istruzione, =20
dell'universita' e della ricerca cura la tenuta =
dell'archivio dei quesiti e ne =
assicura =20
la pubblicita' almeno
sessanta giorni =
prima =20
della data fissata per la prova scritta. Da questo =
archivio =20
vengono estratti, con procedura automatizzata che =
garantisca =20
la totale segretezza della prova, novanta =
quesiti per=20
ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le =
materie di=20
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il =
Ministero=20
provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli =
atenei, sedi=20
delle prove d'esame, mediante l'utilizzo =
di =20
mezzi informatizzati che garantiscano la =
totale =20
segretezza del contenuto delle prove. Con decreto =
del =20
dirigente responsabile del servizio competente, =
sentita
l'autorita' =20
per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto =
=20
del decreto del Presidente della Repubblica 10 =
novembre=20
1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le =
modalita'=20
tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
=
5. =20
Le due parti della prova d'esame si svolgono in =
sequenza=20
in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione =
dei=20
novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio =
come=20
previsto al comma 4.
6. Ciascuna prova =
scritta =20
si svolge contemporaneamente nelle diverse =
sedi =20
individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto =
identico=20
in tutto il territorio nazionale.
7. Dall'inizio =
di =20
ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti =
primi. La=20
correzione avviene in forma anonima mediante lettura =20
elettronica degli elaborati. La valutazione della prova =20
scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina =
l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di 0 =
per ogni=20
risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
8. Per =
lo=20
svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la correzione=20
degli elaborati, =
il =20
Ministero dell'istruzione, dell'universita' =20
e della ricerca puo' =
avvalersi =20
di consorzi interuniversitari che assicurino strutture =
tecnico-strumentali=20
atte a garantire la tempestivita' di consegna dei =
quesiti=20
agli atenei, la totale segretezza del contenuto =
delle prove e l'anonimato dei candidati in sede =
di=20
correzione degli elaborati.
9. La prova si intende =
superata se=20
il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di=20
essa.
10. Durante lo svolgimento =
della =20
prova i candidati non possono comunicare tra loro ne' =
con=20
estranei, ne' possono consultare alcun testo, =
pena =20
l'esclusione dall'esame. E' =20
altresi' vietata l'introduzione nell'aula =
di =20
esame di telefoni portatili e di altri strumenti di =
comunicazione.
=20
11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente =
revisionato ed=20
incrementato con ulteriori 400 quesiti.
Valutazione =
delle prove=20
e voto finale
=20
2. Il rettore dell'universita' presso cui si =
svolgono=20
gli esami cura che sia data =20
comunicazione dei risultati favorevoli =20
o
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati =
alle=20
universita' che hanno loro rilasciate le lauree.
Diploma di=20
abilitazione
alfabetico di coloro che hanno superato gli esami =
e, per=20
delega del Ministro dell'istruzione, =20
dell'universita' e della ricerca,=20
conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione =
di =20
medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che =
abbiano=20
superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui=20
all'articolo 4.
Abrogazioni =
e=20
disapplicazione
=
2. =20
Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente =
decreto le=20
disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo =
7=20
ad eccezione dell'ottavo =
comma, =20
all'articolo 8, secondo, terzo, =20
quarto e quinto =
comma, =20
all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del =
quinto, sesto,=20
nono e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo =
13,=20
all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto =
ministeriale 9=20
settembre 1957 e successive modifiche.
3. A =
coloro =20
che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal =
presente =20
decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in =20
medicina e chirurgia afferente alla =
classe =20
n. 46/S, non si applicano le disposizioni di =
cui=20
all'articolo 4 e all'articolo 6, primo comma, lettera e) del =
decreto=20
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
Entrata in=20
vigore
1. =
Il =20
presente decreto entra in vigore =
due anni=20
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo =
e di=20
farlo
osservare.
Roma, 19 ottobre =
2001
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre =
2001
Ufficio =20
di controllo preventivo sui Ministeri dei =
=20
servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n.=20
20
- Il regio decreto 31 agosto =
1933, n.=20
1592 prevede "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione=20
superiore". - La legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne "Istituzione del =
Ministero=20
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge =
8=20
dicembre 1956, n. 1378 concerne "Esami di Stato di abilitazione =
all'esercizio=20
delle professioni".
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca: =
"Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione =
all'esercizio=20
delle professioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 =
della legge=20
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e =
ordinamento della=20
Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale =
possono=20
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o =
di=20
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente =
conferisca=20
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' =
Ministri,=20
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la =
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I =
regolamenti=20
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a =
quelle=20
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al=20
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".=20
Nota all'art. 1:=20
- L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 =
(Misure=20
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei =
procedimenti di=20
decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi =
dei corsi=20
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato =
dagli=20
atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 =
novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel =
rispetto=20
della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio=20
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con =
uno o piu'=20
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e =
tecnologica,=20
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri =
relativi=20
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data =
di=20
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi =
da 96 a=20
119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma =
determinano=20
altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, =
accorpati=20
per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del =
percorso=20
formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei =
relativi=20
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli =
sbocchi=20
occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la =
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in =
aggiunta o=20
in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e =
4, comma=20
1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli =
ordinamenti e la=20
durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in =
corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di=20
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; =
b)=20
modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' =
degli=20
studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli =
studi,=20
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; =
c)=20
modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in =
collaborazione con=20
atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, =
nonche' di=20
dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo =
Il del=20
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, =
n. 382".=20
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo =
dell'art.=20
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei =
rapporti fra=20
Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della =
legge 30=20
novembre 1998, n. 419):
"Art. 2. - 1. La collaborazione fra Servizio =
sanitario nazionale e universita', si realizza, salvo quanto previsto ai =
commi=20
4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, =
aventi=20
autonoma personalita' giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui =
al=20
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni=20
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende=20
ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due =
tipologie=20
organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla=20
trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, =
denominate=20
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario =
nazionale;=20
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei =
presidi=20
ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in =
medicina e=20
chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',=20
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. Al =
termine=20
del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si =
applica la=20
disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti =
necessari, in=20
base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello=20
aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali =
adattamenti=20
sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi =
dell'art. 8=20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanita' =
e=20
dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica e, ove =
necessario, con=20
apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita' =
assistenziali=20
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e =
di=20
ricerca dell'universita' di cui all'art. 1, la regione e l'universita'=20
individuano, in conformita' alle scelte definite dal Piano sanitario =
regionale,=20
l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono =
caratterizzate=20
da unitarieta' strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di =
riferimento non=20
siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attivita' =
didattica,=20
l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di =
intesa,=20
l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.
5. Le universita' =
concordano=20
altresi' con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni =
eventuale=20
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture =
assistenziali private, purche' gia' accreditate e qualora non siano =
disponibili=20
strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre =
strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi =
1 e 2=20
operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale =
e=20
concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di =
quest'ultima, sia=20
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'universita', in =
considerazione=20
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale =
e quelle=20
svolte dalle facolta' di medicina e chirurgia. Le attivita' =
assistenziali svolte=20
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni =
istituzionali=20
dell'universita', sulla base dei principi e delle modalita' proprie=20
dell'attivita' assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo =
le=20
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende =
ospedaliere=20
integrate con l'universita' di cui al comma 2, lettera b), sono =
costituite=20
secondo il procedimento previsto nell'art. 4 del decreto legislativo 30 =
dicembre=20
1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale e' =
formulata=20
d'intesa con l'universita'. Le modalita' organizzative e gestionali di =
tali=20
aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. =
502, e=20
successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel =
presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate =
con il=20
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono =
costituite, con=20
autonoma personalita' giuridica, dall'universita', d'intesa con la =
regione, ed=20
operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate =
dall'azienda in=20
analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del =
decreto=20
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve =
le=20
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle =
aziende di=20
cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del =
decreto=20
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo =
quanto=20
previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 =
dell'art. 4=20
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive =
modificazioni."=20
- Si trascrive il comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 =
agosto=20
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera=20
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,=20
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, =
98/63/CE e=20
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE):
"3. I tutori di cui =
all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il =
Servizio=20
sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita'=20
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la=20
titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla =
meta' del=20
massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato ai =
sensi=20
dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente o di=20
coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo=20
istituito".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato =
nel=20
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 =
prevede=20
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche". =
-=20
L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive=20
modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma =
dell'art.=20
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) recita:
"Art. 6 (Riapertura =
Servizio=20
sanitario nazionale ed universita). - 1. (Comma abrogato dall'art. 1, =
decreto=20
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).
2. Per soddisfare le =
specifiche=20
esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione =
degli=20
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio =
sanitario=20
nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici protocolli di =
intesa=20
per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti =
in=20
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra =
le=20
universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli =
istituti di=20
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici=20
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo =
8=20
agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di=20
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in =
possesso dei=20
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo =
n.=20
257/1991, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti =
dall'ordinamento=20
didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso =
le quali=20
si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di =
cui al=20
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da =
formare,=20
si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 =
agosto=20
1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle =
disposizioni=20
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il =
diploma=20
di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a =
firma=20
del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente. =
Sulla base=20
delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla =
programmazione=20
regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di =
specializzazione=20
possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie =
locali,=20
le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti =
dall'art.=20
7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma =
dell'art. 1,=20
lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del =
personale.=20
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in =
sede=20
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario =
nazionale e=20
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e =
l'accreditamento=20
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro =
dell'universita' e=20
della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della =
sanita'.=20
Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure =
professionali=20
da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' =
definito,=20
ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto =
del=20
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica =
emanato di=20
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e =
le=20
universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento =
dei corsi=20
di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' =
dei corsi=20
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' =
affidata di=20
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso =
le quali=20
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I =
rapporti=20
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi =
tra le=20
universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le =
istituzioni=20
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a =
carattere=20
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del =
responsabile del=20
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che =
consiste in=20
una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio =
professionale.=20
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti =
dei=20
collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle =
figure=20
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal=20
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del =
citato art. 9=20
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a =
decorrere=20
dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi =
agli=20
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di =
corso. A=20
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per =
l'accesso=20
alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in =
ogni caso=20
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di =
secondo=20
grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal=20
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono =
accedere gli=20
aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria =
superiore=20
per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso =
del=20
diploma di scuola secondaria superiore d secondo grado.
4. In caso =
di=20
mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, =
entro=20
centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali =
e delle=20
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal =
Presidente=20
del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanita' e=20
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Nelle =
strutture=20
delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed=20
odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, =
dell'area=20
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni =
assistenziali.=20
In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili =
del=20
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del =
diploma=20
di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto =
alle=20
universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e =
chirurgia=20
ed in odontoiatria.
Nota all'art. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. =
104=20
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o., cosi' =
come=20
modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica =
della=20
legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, =
l'integrazione=20
sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede "Legge-quadro =
per=20
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone =
handicappate)".=20
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. =
57,=20
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme =
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle =
amministrazioni=20
pubbliche): "1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari=20
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il =
trattamento sul=20
lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno =
un terzo=20
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il =
principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e)". - Per il titolo del =
decreto=20
ministeriale 28 novembre 2001 si veda la nota all'art. 2. - Il decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive =
modificazioni=20
prevede "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,=20
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici =
e=20
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. =
59".=20
Note all'art. 7:
- L'art. 2, quarto e quinto =
comma,=20
l'art. 7 ad eccezione dell'ottavo comma, l'art. 8, secondo, terzo, =
quarto e=20
quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad eccezione del quinto, =
sesto,=20
nono e decimo comma, l'art. 12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. =
19 del=20
decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche si =
riferiscono alla=20
ubicazione, costituzione, composizione e funzionamento delle commissioni =
giudicatrici e alle prove degli esami di Stato per la professione di =
medico=20
chirurgo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo =
comma,=20
lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive =
modifiche:=20
"Art. 4. - Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di=20
medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e =
chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per =
la=20
clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica =
ostetrico-ginecologica=20
prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata =
al=20
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652".
"Art. 6. - Coloro che =
aspirano ad=20
essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle =
professioni=20
indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare =
domanda=20
in carta legale da lire 100, diretta al presidente della Commissione=20
esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i =
seguenti documenti: a) - d) (omissis); e) quanto trattisi di esami di =
Stato per=20
le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato=20
dell'universita', attestante il compimento del prescritto tirocinio =
pratico".=20